Mance detassate nel settore turistico alberghiero
La legge di bilancio 2023 ha introdotto una novità assoluta in merito alle mance ricevute dal personale delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, bar, sale da ballo e da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
Le mance ricevute dai lavoratori in contanti o con mezzi elettronici (questo sistema non è chiaro come potrebbe funzionare) concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Nonostante l’inclusione nel reddito, la norma prevede la non imponibilità contributiva (cioè datore di lavoro e lavoratore non pagano i contributi) e la tassazione agevolata omnicomprensiva (IRPEF ordinaria e addizionali) al 5%.
L’agevolazione spetta solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente (sono esclusi quindi gli autonomi) non superiore a 50 mila euro e nel limite massimo del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Quindi, facciamo un esempio:
Un lavoratore dipendente con un reddito da lavoro subordinato di 30 mila euro che riceve 7 mila euro di mance nel 2023 (totale reddito 37 mila euro) pagherà tasse e contributi nelle misure ordinarie solo su 30 mila mentre sulle mance pagherà solo 350 euro di tassazione agevolata ottenendo un netto di 6.650 euro
La norma prevede poi la facoltà del lavoratore di rinunciare all’agevolazione fiscale. Oscure le motivazioni per le quali un lavoratore dovrebbe optare per pagare più tasse e contributi.
Le mance rientranti nel reddito annuale non rientrano nel calcolo del trattamento di fine rapporto e, non versando contribuzione, non rilevano ai fini pensionistici.
Pertanto, in sintesi, le mance ricevute dal personale dipendente da aziende del settore turistico alberghiero tracciate dal datore di lavoro:
- sono soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro,
- il beneficio spetta solo a chi ha un reddito non superiore a 50 mila euro
- l’imposta è applicata dal sostituto d’imposta;
- sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- concorrano alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
– Articolo a cura di Laura Pozzi, Partner d’Impresa Labor Milano Est