A marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto ministeriale che introduce “nuove diposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alle titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Si tratta, in concreto, dell’introduzione di un registro nazionale composto da due sezioni, autonoma e speciale, che permette di individuare i titolari effettivi delle imprese. Oltre all’aspetto identificativo, tale strumento permette di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per dare corpo a tale registro, gestito esclusivamente in modalità telematica, è necessario che:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
  • il fondatore oppure i soggetti a cui è attributo potere di rappresentanza;
  • il fiduciario di trust o di istituti giuridici;

comunichino all’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni necessarie per identificare la titolarità effettiva.

Vari sono i dati e le informazioni richieste. In primo luogo, è necessario comunicare i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo.  Sarà poi necessario integrare tali dati con ulteriori informazioni utili ad approfondire la realtà dell’impresa. Pertanto, le informazioni richieste varieranno in base alla natura giuridica della stessa.

Eventuali variazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate entro trenta giorni dal compimento dell’atto che ha dato luogo alla modifica. I titolari effettivi dovranno, inoltre, provvedere annualmente alla conferma dei dati comunicati al registro. Questa operazione per le imprese dotate di personalità giuridica può essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio. L’avvenuta comunicazione sarà attestata da ricevuta.

I soggetti obbligati ad adeguarsi a tale novità, per accedere al registro, dovranno presentare una richiesta di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente. L’accreditamento è comunicato tramite posta elettronica certificata e consente l’accesso per due anni dal primo accreditamento o dal rinnovo. Eventuali cessazioni o modifiche relative allo status di titolare effettivo dovranno essere comunicate entro dieci giorni.

L’accesso a tale registro non spetta solo ai titolari effettivi ma viene garantito anche alle autorità, tra cui il Ministero dell’economia e delle finanze, la Direzione nazionale antimafia e terrorismo e gli organi preposti al contrasto dell’evasione fiscale, le cui modalità di accesso sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e il gestore del registro e ad altri soggetti.

Questi ultimi possono accedere alle informazioni contenute nel registro tramite richiesta presentata alla Camera di Commercio competente. La stessa trasmetterà la richiesta di accesso al controinteressato che entro dieci giorni dalla ricezione potrà opporsi motivatamente. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta la Camera di commercio consentirà l’accesso o comunicherà il diniego motivandolo al richiedente. In caso di mancata risposta, l’accesso si intende respinto.

Il decreto ministeriale sopra richiamato è chiaro nell’identificare l’utilità, gli obblighi e le modalità di funzionamento. Non resta, dunque, che attendere la pubblicazione da parte del MISE del provvedimento che definirà l’operatività di tale sistema.

 

– Articolo a cura di Laura Pozzi, Consulente Labor, Partner d’Impresa Milano Est