è Il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive si rivolge alle imprese e ai lavoratori autonomi
La norma introduce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti pubblicitari effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi nei confronti di leghe che organizzano campionati a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società professionistiche o associazioni e società dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni che operino in discipline ammesse ai giochi olimpici e svolgano attività sportiva giovanile.
Per le aziende il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive un’opportunità per comunicare l’esistenza della propria azienda o dei relativi marchi, incentivando gli investimenti pubblicitari a favore del mondo sportivo.
COSA DEVE FARE L’IMPRENDITORE A LIVELLO PRATICO?
La domanda dovrà contenere:
- gli elementi identificativi del soggetto investitore (impresa, società, ente non commerciale);
- gli elementi indentificativi del soggetto destinatario dell’investimento (Lega, società sportiva, associazione sportiva);
- l’ammontare complessivo dell’investimento realizzato di importo non inferiore a 10 mila euro;
- la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’investimento desumibile dal contratto;
- l’oggetto della campagna pubblicitaria;
- l’attestazione delle spese sostenute rilasciata dal soggetto attestatore sopra indicato;
- l’ammontare del contributo richiesto sotto forma di credito di imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
- la dichiarazione della federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive destinatarie dell’investimento, nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche e paralimpiche. Trattasi di documento che i soggetti beneficiari devono richiedere ai soggetti destinatari dell’investimento e che a loro volta questi ultimi devo richiedere alla federazione sportiva di affiliazione. Rimane il dubbio se il riferimento all’attività giovanile possa limitarsi solo allo svolgimento di corsi di avviamento o anche alla partecipazione di attività agonistica per minorenni;
- per le società e associazioni sportive il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Coni;
- la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, dal soggetto destinatario dell’investimento (lega, società sportiva, associazione sportiva) concernente la consistenza dei ricavi prodotti nel periodo di imposta 2019 almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro (in caso di dichiarazione mendace è prevista l’applicazione di sanzioni di carattere penale). Si suggerisce di far indicare che il soggetto non applica la L. 398/1991 (essendo espressamente esclusi dalla norma i soggetti sportivi che hanno optato per detto regime)
La domanda dovrà essere presentata al dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° aprile 2021 mediante un modulo che sarà reso disponibile entro il prossimo 1° febbraio.
Nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine di aprile il Dipartimento provvede alla concessione del contributo mediante pubblicazione dei soggetti beneficiari in apposito elenco sul proprio sito istituzionale.
Copia dell’elenco dei beneficiari verrà trasferita d’ufficio alla Agenzia delle entrate.
Il credito è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
– Articolo a cura di Vito Maurizio Culicchia – Partner d’Impresa Trapani –
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