Oggi parliamo degli incentivi emanati dal Decreto “Rilancio” riguardante l’efficientamento energetico, conosciuto come Ecobonus.

Per far fronte all’emergenza economica post Covid-19, ma soprattutto per far ripartire il settore edilizio, il decreto Rilancio ha previsto un super bonus per i lavori edilizi finalizzati al risparmio energetico.

Sto parlando dell’ecobonus 110 per cento, attraverso il quale è possibile ottenere una detrazione fiscale sulle spese di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

L’aliquota della detrazione è pari al 110% del costo sostenuto e spetta solo per specifici interventi, quali:

  • la riqualificazione energetica,
  • la riduzione del rischio sismico, 
  • l’installazione di impianti fotovoltaici, 
  • l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Queste spese devono essere sostenute a decorrere dal primo di Luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. 

Sorge spontanea una domanda: 

Ma quali sono quindi gli interventi per i quali sarà possibile beneficiare della detrazione?

Continua a leggere per scoprire quali sono gli interventi agevolabili. 

Gli interventi agevolabili

La legge su questo aspetto è molto chiara ed identifica in maniera specifica gli interventi per diverse tipologie di lavori per ottenere l’ecobonus.

Iniziamo con gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache, verticali e orizzontali, per almeno un quarto della superficie totale. Riguardano quindi, l’involucro dell’edificio, il cosiddetto cappotto termico.  

Su questa tipologia di intervento abbiamo una detrazione per singola abitazione pari a 60.000 euro. 

L’ecobonus al 110%, in caso di intervento su abitazioni singole è limitato a quelle adibite ad abitazione principale (sono escluse le seconde case). Nel caso in cui, invece, i lavori siano fatti da enti condominiali, il limite (60.000 euro) è moltiplicato per il numero totale delle abitazioni interessate. 

Sono stati disciplinati anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.

Su questo tipo di intervento, per ogni singola abitazione, abbiamo fino a 30.000 euro di spesa.

Lo stesso può essere fatto sugli edifici unifamiliari, compresi gli impianti ibridi o geometrici a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica.  

La finalità di questi interventi consiste nell’assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche nell’edificio attraverso l’APE, ossia fornendo, prima e dopo l’esecuzione dei lavori,  un attestato di prestazione energetica. 

Altro intervento riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza. 

In questo caso la spesa massima agevolabile ammonta a 48.000 euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. 

A questa tipologia di intervento possiamo abbinare le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Anche in questo caso abbiamo una detrazione del 110% e una spesa massima per kW di 1.000 euro. 

Abbiamo visto quali sono gli interventi, dobbiamo capire adesso a chi si applica l’ecobonus 110%.

Chi sono i destinatari?

La spesa sostenuta per gli interventi e la relativa detrazione si applica:

  • ai condomini
  • alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni;
  • agli istituti autonomi delle case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, oppure adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili di loro proprietà oppure assegnati in godimento ai propri soci.

Inoltre, è importante che il pagamento dei lavori avvenga con metodo tracciabile: ad esempio, bonifico bancario o postale indicando:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario del bonus;
  • il codice fiscale/partita iva dell’impresa o del professionista che ha eseguito i lavori. 

Tutta la documentazione dovrà, infine, essere inviata telematicamente, entro 90 giorni dal termine dei lavori all’Enea

Ma qual è la documentazione necessaria da presentare? Continua a leggere per sapere quali sono i documenti fondamentali da presentare.  

Cosa occorre?

E’ fondamentale, per dimostrare i lavori effettuati, presentare i seguenti documenti:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione: Attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Questo visto deve essere rilasciato da un commercialista o da un consulente del lavoro. 
  • Il visto di conformità rilasciato da un tecnico abilitato: Certifica il rispetto dei requisiti energetici minimi e della congruità delle spese effettuate per gli interventi agevolati. Questo visto deve essere trasmesso all’Enea.

Nota bene

  • tutte le spese relative agli interventi, alle attestazioni e al visto di conformità sono detraibili dalle tasse;
  • tecnici responsabili delle attestazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Nel caso di rilascio di attestazioni non vere, sono previste sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.

Per poter usufruire delle agevolazioni sopra indicate è stata data la possibilità di cedere il credito d’imposta. 

Vediamo cosa significa. 

 La cessione del credito fiscale

La cessione del credito d’imposta è una disciplina già prevista e disciplinata dal nostro ordinamento ma che, in questo momento assume un ruolo importante al fine di incentivare le ristrutturazioni ecosostenibili

Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione. 

Dunque, è possibile cedere il credito d’imposta derivante dagli interventi per l’efficientamento  energetico a intermediari finanziari o alla stessa impresa edile che ha realizzato i lavori, che lo gestiranno direttamente con il Fisco. 

Lo scopo dell’applicabilità della cessione dei crediti d’imposta all’ecobonus sarebbe quello di consentire ai contribuenti di ottenere la ristrutturazione degli immobili senza sostenere alcun costo. 

In che senso?

Questo costo ricadrebbe sulla banca o sull’impresa, cedendo altresì la titolarità del credito ottenuto, attraverso uno sconto diretto sulla fattura dei lavori fino al completo annullamento della spesa. Nel momento in cui si cede il credito, il soggetto cedente non è più responsabile per la solvibilità del credito

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