Criptovalute e tasse: sono sempre di più gli italiani che si stanno avvicinando al mondo delle Crypto, ma non tutti conoscono nel dettaglio gli obblighi fiscali che ne conseguono.
Una ricerca del 2021 di PricewaterhouseCoopers stima che solo nell’ultimo anno oltre 1,3 milioni di italiani abbia iniziato ad approcciarsi a questo innovativo strumento, chi con finalità di investimento a medio lungo termine, chi per proteggersi dall’inflazione, molti per curiosità e con la speranza di qualche guadagno facile.
Il 2021 è stato un anno che ha portato, ai detentori di crypto, molte soddisfazioni, grazie alla Bull Run (periodo rialzista) che a partire dalla fine del 2020 ha interessato questo mercato, accrescendo i patrimoni di chi aveva creduto o scommesso in questo asset.
In molti casi, la crescita esponenziale che sta interessando questo mercato ha portato guadagni considerevoli, attraendo sempre più anche i piccoli investitori e risparmiatori, ma inevitabilmente anche l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate.
E se il mondo delle valute virtuali è complesso, quello della loro tassazione lo è forse ancora di più.
Di recente, inoltre, è emerso che le piattaforme di criptovalute saranno presto obbligate a inviare ogni tre mesi i dati delle operazioni dei clienti a Guardia di Finanza e Polizia, quindi diventa ancora più importante assicurarsi di essere in regola. (LEGGI QUI L’ARTICOLO: https://www.trend-online.com/bitcoin/criptovalute-bitcoin-monitoraggio/)
Di seguito non troverete analisi approfondite sulla natura giuridica delle “valute virtuali”, o sull’interpretazione delle norme fiscali, ma piuttosto indicazioni pratiche sulle cose da fare, e quando farle.
Quindi, quali sono gli obblighi fiscali di chi detiene criptovalute?
Sono essenzialmente tre, i primi due sempre obbligatori, il terzo solo quando ricorrono determinate condizioni.
Vediamo nel dettaglio quali sono, e perché è importante adempiere per non incorrere in sanzioni che potrebbero rendere vani i guadagni ottenuti dal vostro investimento:
1. DOCUMENTARE IL PROPRIO INVESTIMENTO AI FINI ANTIRICICLAGGIO
Ovvero l’obbligo di documentare nel corso del tempo, la provenienza e l’andamento del proprio investimento, in poche parole essere in grado di spiegare, ad un funzionario dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, da dove provengono i fondi che avete investito in criptovalute, e quindi come e dove le avete acquistate, come le avete trasferite tra i vari Wallet, Exchange, piattaforme DeFi, il valore giornaliero della loro quotazione e ultimo ma non meno importante come le avete spese o prelevate.
A prima vista potrebbe sembrare un adempimento facile, se avete utilizzato una sola piattaforma, o se possedete solo quantità molto limitate di crypto.
Ma per chi di voi è un po’ più ferrato e utilizza molti exchange, centralizzati e decentralizzati, percepisce reward da staking, utilizza piattaforme di borrow o lending, partecipa ad airdrop, utilizza carte crypto, fa mining, acquista e rivende NFT, utilizza dei trading Bot o ancora farma su piattaforme DeFi, essere in grado di ricostruire ogni movimento può essere veramente molto complesso.
Il rischio nel non documentare lo storico del proprio investimento e delle proprie transazioni è che in fase di un eventuale accertamento, dove l’Agenzia delle Entrate attraverso una lettera di invito alla compliance vi richiede la documentazione comprovante il proprio investimento, se non siete in grado di documentarlo e di ricostruire in maniera attendibile le transazioni e i movimenti, l’Agenzia delle Entrate può presumere che voi abbiate realizzato plusvalenze superiori a quelle reali, e quindi chiedervi di pagare più tasse del dovuto, o peggio di avere distratto fondi al fisco realizzando guadagni in nero e facendovi pagare in criptovalute. In questo caso l’onere della prova sarebbe a carico vostro, in poche parole quello che dice l’Agenzia, anche se non corrisponde a realtà, è vero, e dovrete voi difendervi e provare il contrario.
E’ quindi bene tenere traccia dei vostri movimenti, all’occorrenza anche facendovi assistere da professionisti esperti in materia.
2. COMPILARE IL QUADRO RW DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le Criptovalute, in quanto assimilate dall’Agenzia delle Entrate alle valute estere, sono soggette agli obblighi di dichiarazione annuale delle attività detenute all’estero previsti dalla Legge 167/1990 (c.d. quadro RW), in quanto costituiscono “attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”.
Il Quadro RW del modello Redditi è una dichiarazione di natura informativa, che ha lo scopo di permettere all’Amministrazione Fiscale di verificare il corretto pagamento delle imposte.
La compilazione del Quadro RW è sempre obbligatoria, a prescindere dalla quantità di crypto che possedete, e da dove le detenete, indipendentemente se presso un Exchange o un hard Wallet, come ha chiarito l’interpello 788/2021: “…Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Pertanto, con riferimento alla detenzione di valute virtuali da parte dei predetti soggetti, si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
La compilazione del Quadro RW di per sé non comporta il pagamento di tasse in quanto come abbiamo detto si tratta di un quadro relativo esclusivamente al monitoraggio, tuttavia la mancata compilazione del Quadro RW comporta l’applicazione di sanzioni anche molto pesanti (possono arrivare al 30% del controvalore non dichiarato).
Come abbiamo detto prima, i primi due adempimenti, ovvero documentare il proprio investimento e dichiararlo nel Quadro RW, sono sempre obbligatori, ma se effettuati correttamente e nei termini non generano tasse da pagare.
La tassazione delle criptovalute avviene infatti solamente al ricorrere di determinate condizioni.
Andiamo quindi al terzo punto ovvero:
3. QUANDO SI PAGANO LE TASSE SULLE CRIPTOVALUTE
Come abbiamo detto in precedenza, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato le Valute Virtuali come fiscalmente assimilabili alle “valute estere” (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72/E/2016):
da questo consegue che sono da considerare imponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR le plusvalenze da cessione di criptovalute, se il totale complessivo delle criptovalute detenute supera, per più di sette giorni lavorativi consecutivi, il controvalore di 51.645,69 euro ai cambi del 1 gennaio dell’anno di imposta.
In tal caso, si verrà assoggettati all’imposta sul Capital Gain del 26%.
In pratica per essere soggetti a tassazione, si devono verificare nell’anno 2 condizioni:
- Devo aver ottenuto delle plusvalenze da cessione
- Il controvalore complessivo delle criptovalute detenute deve aver superato, per più di sette giorni lavorativi consecutivi, i 51.645,69 euro, ai cambi del 1 gennaio
Vediamo la prima condizione: avere ottenute delle plusvalenze.
La plusvalenza da cessione si realizza quando si vende o si scambia una criptovaluta, e ne si ottiene un guadagno.
Per determinare ciò devo:
– Al momento dell’acquisto, rilevare il “costo fiscalmente rilevante” (detto anche “prezzo di carico”), ovvero il prezzo di acquisto della criptovaluta
– Al momento della vendita/cessione/scambio, rilevare il cosiddetto “valore di realizzo”, ovvero il controvalore (in euro) che ottengo dalla vendita.
Esempio:
Ho acquistato 1 Bitcoin (BTC) quando valeva 35.000 euro, e l’ho rivenduto quando valeva 55.000, ottengo una plusvalenza di 20.000.
Inoltre, al momento della cessione, devo considerare cedute per prime le crypto acquistate per ultime (criterio contabile del LIFO).
Esempio:
Ho acquistato 1 Bitcoin (BTC) quando valeva 35.000 euro, successivamente ho comprato 1 altro BTC quando valeva 45.000, quindi ora ho 2 BTC.
Siccome il valore è salito ulteriormente a 55.000, decido di venderne uno.
La plusvalenza che otterrò sarà calcolata: valore di realizzo (55.000) – prezzo di carico dell’ultima coin acquistata (45.000), quindi la mia plusvalenza sarà di 10.000.
L’interpello all’Agenzia delle Entrate 788/2021 ha chiarito inoltre che sono rilevanti fiscalmente anche gli scambi effettuati tra criptovaluta e altra criptovaluta, senza passaggio in euro.
In questo caso, per calcolare la plusvalenza, se scambio ad esempio Bitcoin con Ethereum, dovrò calcolare come segue:
Esempio:
Ho acquistato 1 Bitcoin (BTC) quando valeva 35.000 euro, e, una volta salito a 55.000, lo scambio con Ethereum (ETH) comprando 14 ETH.
In questo caso l’operazione contabilmente si sdoppia e deve essere considerata come:
1. Una Cessione contro Euro della Valuta Virtuale A (es.: BTC)
2. Un contestuale Acquisto contro Euro della Valuta Virtuale B (es.: ETH)
Il prezzo di acquisto di ETH sarà pari al valore di realizzo di BTC, da determinare sulla base del rapporto di conversione corrente al momento dell’operazione.
IN PRATICA: Ai fini fiscali, le operazioni Valuta Virtuale/Valuta Virtuale non possono e non devono essere gestite come una “concatenazione” neutrale, in cui il prezzo di acquisto della prima Valuta Virtuale diventa il prezzo di acquisto della seconda: ogni operazione di cessione deve invece essere rilevata autonomamente e crea plus/minusvalenze sulla base del “valore corrente” del momento.
Naturalmente si può avere anche la situazione opposta e avere una minusvalenza, ovvero vendere in perdita le crypto acquistate.
In tal caso è molto conveniente tenere traccia di tutte le transazioni che generano minusvalenze in quanto esse sono deducibili dalle plusvalenze e di fatto possono essere usate per abbassare il carico fiscale fino a quattro anni futuri.
Passiamo alla seconda condizione: avere avuto una giacenza “fiscalmente rilevante”
In ogni caso, generare delle plusvalenze da cessione non è l’unica condizione per cui esse siano tassabili, deve verificarsi anche la seconda condizione ovvero il totale della giacenza data dalla somma di tutti i wallet, exchange sia italiani che esteri, e piattaforme, deve aver superato per sette giorni lavorativi consecutivi i 51.645,69 euro, detta soglia fiscalmente rilevante.
Attenzione: il calcolo va fatto moltiplicando il quantitativo di coin che possedete per il prezzo che esse avevano all’1 gennaio.
Se la soglia dei 51.645,69 euro non viene mai superata durante l’anno, tutte le plusvalenze che realizzate in quell’anno saranno esenti da tassazione, mentre se viene superata, saranno tassate tutte le plusvalenze effettuate durante l’anno.
Allo stesso modo, se realizzate delle minusvalenze, queste possono essere utilizzate per abbassare le plusvalenze solamente se sono stati superati i 51.645,69 euro di giacenza.
In caso di superamento della soglia fiscalmente rilevante, c’è l’obbligo di compilare, oltre al Quadro RW, anche il Quadro RT del Modello Redditi:

Il quadro va compilato inserendo nel rigo RT21 la somma di tutti i “valori di realizzo”, ovvero del prezzo a cui avete realizzato le vendite su ogni scambio, e nel rigo RT22 la somma di tutti i “prezzi di carico” a cui avete comprato le coin che avete venduto, tenendo conto del criterio del LIFO ovvero, si considerano vendute per prime le ultime coin acquistate.
La differenza formerà la plusvalenza che sarà soggetta a tassazione al 26%, o la minusvalenza che potrete utilizzare per abbattere le future plusvalenze fino a quattro anni.
Capite quanto tenere traccia di tutti questi dati possa essere complesso se fatto da soli, ma allo stesso tempo ai vantaggi che possa portare in termini di risparmio fiscale e di compliance in caso di accertamento.
Basti considerare che senza tenere traccia delle minusvalenze, esse non potranno essere utilizzate per abbattere i capital gain futuri.
Conoscere i propri numeri nel dettaglio come sempre ci dà infatti la possibilità di pianificare strategie di ottimizzazione, e nel caso degli investimenti in criptovalute, gestire la tassazione in maniera intelligente è il modo migliore per preservare il proprio investimento e massimizzare il guadagno che si può fare su ogni gain.
Alla prossima
Autore: Andrea Cappai, Dottore Commercialista – Partner D’Impresa Forlì Cesena Area Fiscal
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