Oggi parliamo di come tutelarsi in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti.

A tal proposito, esiste uno strumento con cui le aziende possono appunto tutelarsi nel momento in cui si scioglie una collaborazione con il proprio dipendente. 

Vedi, qualche volta, può accadere che in seguito alle dimissioni o al licenziamento di un dipendente, il lavoratore trovi un nuovo impiego presso un’azienda concorrente, portando con sé anche dati sensibili che fanno parte del patrimonio aziendale. 

Per questo motivo è stato previsto dalla normativa italiana, il patto di non concorrenza disciplinato dall’articolo 2125 del codice civile.

Si tratta di uno strumento che hanno a disposizione i datori di lavoro per tutelare il proprio know-how e il proprio patrimonio di conoscenze, nel caso di scioglimento del rapporto di collaborazione con un dipendente.

Ma come puoi tutelarti da tutto questo?

Continua a leggere per scoprire quale strumento utilizzare per tutelare la tua azienda.

Come tutelare la tua azienda?

Esiste uno strumento che può aiutarti ad evitare situazioni in cui il dipendente, uscendo dalla tua azienda porti con sé, e in un’azienda concorrente dei dati sensibili.

Il patto di non concorrenza, infatti, è indispensabile. 

In sostanza, consiste in una clausola contrattuale che può essere inserita nel contratto individuale di lavoro, di comune accordo tra lavoratore e datore. La clausola di non concorrenza obbliga quindi il lavoratore all’obbligo di fedeltà, come descritto nell’articolo 2105 del codice civile.

Il dipendente non può trattare affari per conto proprio o di terzi, se sono in concorrenza con l’imprenditore, inoltre non può divulgare notizie legate all’organizzazione e alla produzione dell’impresa. Il patto di non concorrenza può essere inserito fin dall’inizio nel contratto di lavoro, ma può essere anche inserito in un secondo momento e regolamenta tutto ciò che succede in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il codice civile prevede quindi che il patto debba risultare come clausola scritta del contratto di lavoro ed è nullo se non è pattuito un corrispettivo a favore del lavoratore e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo. 

Tutti i lavoratori possono essere soggetti a tale accordo, non solo i dirigenti, ma anche gli impiegati e gli operai. Ciò che cambia in questo caso è la durata e l’entità degli obblighi richiesti.  Queste variabili inoltre vanno a determinare anche l’ammontare del corrispettivo erogato dal datore di lavoro.

Ma come si stipula questo patto di non concorrenza?

Continua a leggere per capire quali sono gli elementi indispensabili per la stipula del patto di non concorrenza. 

Come stipulare un patto di non concorrenza

L’accordo è facoltativo e necessita di alcuni elementi indispensabili per la sua stipula, tra cui:

  1. deve essere stipulato in forma scritta;
  2. deve prevedere un corrispettivo. Questa in realtà è una delle clausole più dibattute, ma legalmente questo accordo deve prevedere un corrispettivo a favore del lavoratore che deve essere congruo ai limiti imposti dal patto;
  3. deve essere indicato l’oggetto che non può essere estraneo alle attività produttive dell’azienda;
  4. la durata non può essere superiore ai 5 anni per i dirigenti e 3 anni per tutti gli altri lavoratori;
  5. deve avere un limite geografico, quindi devono essere indicati i territori entro i quali vale il patto e possono essere indicate anche le dirette aziende concorrenti.

Ci sono inoltre alcune modalità specifiche per il pagamento del corrispettivo, e queste prevedono:

  • il saldo con cadenza mensile specificato in busta paga;
  • il saldo complessivo in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • la rateizzazione a partire dal termine del contratto di lavoro;
  • una tantum allo scadere del vincolo, oppure in forma mista.

Vediamo ora nello specifico ogni elemento.

Forma scritta

Il patto deve risultare per atto scritto, a pena di nullità.

Non è invece necessario che il patto sia contenuto nel contratto di lavoro. Il patto di non concorrenza non si qualifica come un “normale” contratto a prestazioni corrispettive, esso può essere oggetto di una pattuizione separata dal contratto di lavoro.

Definizione dell’oggetto 

Definire l’oggetto del patto significa indicare con sufficiente accuratezza quali attività non potranno essere svolte dall’ex dipendente.

La limitazione potrebbe riguardare non solo le mansioni svolte dal dipendente presso l’originario datore di lavoro, ma anche la diversa attività lavorativa che il dipendente potrebbe comunque esercitare in concorrenza con l’ex datore di lavoro.

Durata predefinita 

Il divieto di concorrenza deve essere circoscritto entro determinati limiti di tempo.

La durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (art. 2125, c. 2, c.c.).

Ambito territoriale

Ai fini della valutazione della validità del patto di non concorrenza, l’elemento dell’oggetto è valutato anche in relazione all’ampiezza territoriale del divieto.

Un patto avente un oggetto piuttosto ampio potrebbe essere ritenuto legittimo purché contenuto entro uno spazio geografico ristretto.

Il patto si ritiene congruo se è frutto di un contemperamento fra le esigenze dell’azienda ed il diritto del dipendente di potere comunque esercitare un’attività lavorativa che gli consenta di produrre reddito.

Determinazione di un corrispettivo

Il corrispettivo deve essere congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, a pena di nullità del patto stesso.

Ai fini di un giudizio concreto sulla congruità, si devono tenere presenti la misura della retribuzione, l’estensione territoriale ed oggettiva del divieto e la professionalità del dipendente. Il patto si considera nullo nel caso in cui in presenza di una oggettiva estrema modestia del corrispettivo e di una oggettiva estrema estensione del sacrificio della professionalità con consequenziali margini estremamente ridotti di possibilità di lavoro.

Quanto alle modalità di corresponsione del corrispettivo, il datore di lavoro ha generalmente la scelta tra le seguenti opzioni:

– corresponsione del compenso in costanza del rapporto di lavoro;

– liquidazione dell’importo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Abbiamo visto quando il patto di non concorrenza è nullo, ma cosa succede in caso di annullamento o violazione del patto?

Annullamento e violazione del patto di non concorrenza

Ci sono dei casi in cui il patto di non concorrenza può essere considerato nullo, in particolare in due casi:

  • quando è previsto un compenso simbolico per il lavoratore;
  • quando impone limiti e restrizioni che compromettano la produttività e la potenzialità reddituale del lavoratore.

Ma che cosa accade quando il patto viene violato?

Il datore può inserire una clausola penale in caso di violazione, che prevede il risarcimento del danno, il quale deve essere provato. Il datore di lavoro potrà quindi decidere di agire in giudizio nelle seguenti modalità:

  • può risolvere il patto chiedendo la restituzione del corrispettivo pagato e il risarcimento dei danni a causa delle attività svolte dal lavoratore presso le aziende concorrenti;
  • può attivare la procedura cautelare d’urgenza e in quel caso il giudice ordina al lavoratore di cessare lo svolgimento dell’attività in concorrenza.

Vediamo adesso quali sono queste modalità di pagamento legate al patto di non concorrenza. 

Trattamento contributivo e fiscale

Il trattamento contributivo e fiscale del corrispettivo del patto di non concorrenza è legato alle modalità di pagamento.

Il corrispettivo versato in costanza di rapporto, infatti, costituisce retribuzione imponibile a tutti gli effetti, fiscali e contributivi ed è computabile nel trattamento di fine rapporto.

Diversamente da quanto accade in caso di pagamento in corso di rapporto, qualora il corrispettivo sia corrisposto al termine della cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso è soggetto soltanto a tassazione separata e non anche a contribuzione.

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